prendiamo in esame quelle regole contenute all’interno delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio che si occupano esplicitamente dei giovani calciatori e valutiamo anche le possibilità in relazione al tipo di tesseramento effettuabile sulla base dell’età. L’art. 31 cosi definisce i “giovani”: “…Sono qualificati “giovani” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno…I calciatori “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica…Il calciatore “giovane”, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto…”. Da tale norma si evince chiaramente che il giovane calciatore con età compresa tra gli 8 anni ed i 16 anni è legato alla società per la sola durata della stagione sportiva, quindi con rapporto annuale (fermo restando che restano invariate le scadenze per i vincoli biennali già in vigore). Al compimento del 14° anno, però, i giovani calciatori dilettanti possono assumere con la società il cosi detto “Vincolo di tesseramento” che li lega alla stessa fino al compimento del 25° anno di età. Tale disposizione è prevista dall’art. 32 NOIF che definisce la figura del “giovane dilettante” la quale diventa “giovane dilettante non professionista” al compimento del 18° anno. Tale disposizione è di primaria importanza in quanto lega il calciatore alla società impedendogli di poter gestire il proprio cartellino liberamente ma rimettendo lo stesso n elle mani dei dirigenti del club con il quale viene sottoscritto tale vincolo. Solo al compimento del 25° anno di età il calciatore potrà liberamente decidere di cambiare squadra senza il necessario consenso anche della società.
Diverse sono le disposizioni che riguardano i giovani calciatori che sottoscrivono il tesseramento con squadre professionistiche, ma la norma principale è prevista dall’art. 33 NOIF intitolato: “…I giovani di serie…”: “…I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche… I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale…I calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.
II calciatore”giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1; d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni…Nel caso di calciatore “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore…II calciatore “giovane di serie” in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo…”.
Questa norma è fondamentale in quanto stabilisce alcuni principi: prima di tutto che la definizione di “giovane di serie” nel momento in cui il calciatore, all’età di 14 anni, stipula un contratto con una società professionistica. Inoltre, il calciatore stesso ha diritto al versamento da parte della società di una indennità di addestramento ed impiego nei campionati determinata annualmente dalla Lega di appartenenza della società. A questo, poi, si aggiunge l’acquisizione della qualifica di “professionista” con la sottoscrizione da parte del giovane calciatore di un contratto con la società di appartenenza al compimento del 16° anno nonché secondo le stesse direttive disposte dall’art. 33. Per i calciatori maggiorenni il vincolo del tesseramento non può essere superiore a 5 anni, per i minorenni invece non può essere superiore a 3 anni. Le norme per i “giovani” previste dalle NOIF sono molte e trattano una pluralità di argomenti. Quindi, nel caso in cui un giovane o un genitore si trovi in difficoltà nelle interpretazioni delle stesse e nel rapportarsi con le società meglio consultare un legale che possa gestire la materia in maniera appropriata.
Matteo Sperduti
(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)
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